Prima dell’entrata in vigore della legge 40/2004, Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), in Italia l’accesso a queste tecniche era delegato di fatto a singole ordinanze del Ministero della Salute o a interventi giuridici ad hoc.

Con la legge 40, viene regolamentato il ricorso alle tecniche di PMA, previste per tutte le coppie con problemi accertati di infertilità o di sterilità. Secondo questa legge, in prima istanza devono essere utilizzate le opzioni terapeutiche più semplici e meno invasive.

Nel 2015, qualcosa poi cambia ulteriormente (sentenza 26/2015). Anzitutto, a maggio la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non viene consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili.

Poi, a novembre, sempre la Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità di “considerare reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità”.

Il 9 aprile 2014, la Consulta stabilisce illegittimo il divieto di ricorrere all’eterologa. Questo anche per porre fine a una vera e propria migrazione Oltralpe: già nel 2011, secondo l’Osservatorio del turismo procreativo nel 2011, sarebbero state almeno 2000 le coppie che si sarebbero rivolte ad altri Paesiper ricorrere all’eterologa.

Oggi

Resta in vigore il divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e revoca del consenso e il divieto di accesso alla fecondazione assistita per single e coppie dello stesso sesso.

Domani?

Sul tavolo del Ministero, attualmente, restano una serie di interventi, richiesti dalle Associazioni pazienti, per rendere attuativo il DPCM del 2017 che “ridefinisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017–, e sostituisce i vecchi tariffari per la specialistica ambulatoriale (Decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996). La ridefinizione dei LEA è stata richiesta per consentire un accesso omogeneo delle coppie italiane alle tecniche di PMA su tutto lo Stivale poiché il servizio non sarebbe più in carico alla singola regione, ma al Servizio Sanitario Nazionale.

Ancora aperto il dibattito anche sull’«esclusione delle indagini diagnostiche preimpianto sull’embrione prima del trasferimento in utero e [dal fatto che esso] non prevede rimborsi per i donatori di gameti al pari di quanto previsto nei Paesi da cui sono importati i gameti utilizzati per le tecniche eterologhe».

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